Semplificazioni per l’avvio della fatturazione elettronica.

I tempi stringono e il primo gennaio è appena passato, allora vediamo bene quali sono le semplificazioni previste per l’avvio della fatturazione elettronica, soprattutto cosa vuol dire che, nel primo semestre di applicazione,non ci saranno sanzioni in caso di emissione tardiva delle fatture.

Tardiva emissione delle fatture

Il Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha stabilito che nei primi sei mesi di applicazione, non ci saranno sanzioni nel caso in cui si emettono le fatture non nel termine corretto di emissione, ma entro il termine della liquidazione IVA.
Ad esempio, cedi un bene il 15 gennaio, hai tempo fino al 16 febbraio se sei mensile e addirittura fino al 16 maggio se sei trimestrale per emettere la fattura, attenzione però perché emettere la fattura nel mese / trimestre successivo non ti esonera dal dover dichiarare l’IVA dovuta nel mese / trimestre precedente, con qualche complicazione contabile.

Data di effettuazione dell’operazione

Dal 1 luglio 2019 verrà introdotto un nuovo elemento da indicare in fattura, la data di effettuazione dell’operazione, ossia la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Poiché a regime le fatture andranno emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, questo nuovo elemento servirà a identificare il momento in cui nasce l’onere di emissione della fattura.
Ad esempio cedi un bene il 15 gennaio, hai tempo fino al 25 gennaio per emettere la fattura, attenzione, la fattura elettronica “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione …”.

Annotazione delle fatture emesse

Fino ad ora l’art. 23 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972) prevedeva l’obbligo di registrare le fatture emesse entro 15 giorni dalla loro emissione, il Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 è invece intervenuto modificando l’art. 23 del Testo Unico IVA e prevedendo una registrazione più uniforme per tutte le fatture emesse, ovvero entro il 15°giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.