Fisco e controllo dei conti correnti bancari
Perché le banche comunicano al fisco le movimentazioni dei conti correnti bancari?
Le banche sono obbligate a fornire le informazioni
A seguito delle disposizioni attuative dell’art. 11, secondo e terzo comma, del DL n. 201 del 6 Dicembre 2011, successivamente convertito in Legge 214 del 22 Dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente avviato le attività di controllo sui conti correnti bancari.
Dal 2012 esiste, dunque, un obbligo di comunicazione dei dati bancari da parte degli intermediari finanziari all’anagrafe tributaria.
Perché il fisco è interessato ai movimenti dei conti correnti?
Le ragione sottostante alla creazione di questo registro dei rapporti finanziari è la lotta al fenomeno dell’evasione fiscale e al nero.
Tutti i contribuenti saranno analizzati da una lente di ingrandimento che esaminerà tutte le posizioni bancarie, al fine di selezionare i correntisti sospetti sui quali procedere con ulteriori indagini.
Le modalità di accertamento tributario operate dal Fisco, prima dell’entrata in vigore della corrente legge, avvenivano tramite una richiesta all’istituto bancario di riferimento, il quale era obbligato a fornirli.
A seguito delle novità del 2012, al contrario, gli istituti e gli intermediari bancari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate automaticamente, e senza alcuna previa richiesta, quanto segue.
Il fisco a quali informazioni dei conti correnti è interessato?
Con cadenza mensile, con riferimento a ciascun correntista, è necessario comunicare:
- il rapporto finanziario di tutte le operazioni effettuate, comprese quelle extra conto, codice identificativo incluso;
- i dati anagrafici dei soggetti titolari del rapporto, con indicazione del ruolo specifico.
Con cadenza annuale è necessario comunicare tutti i rapporti attivi durante l’anno in corso. Vanno indicati in particolare:
- i dati identificativi del rapporto, comprensivi del codice univoco che viene assegnato al momento dell’accensione del rapporto stesso;
- i dati indicanti i saldi del rapporto, distinti in due differenti indicazioni: saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre;
- il saldo iniziale presente a ciascuna data di apertura dei rapporti accesi durante l’anno di riferimento;
- il saldo contabile che precede la data di chiusura del rapporto in caso di chiusura dello stesso durante l’anno di riferimento;
- i dati concernenti gli importi complessivi di tutti i movimenti distinti in dare e avere per ogni tipologia di rapporto su base annua;
- indicazione dell’importo di giacenza media annua, legata ai depositi in conti correnti bancari, postali e simili;
- ulteriori dati contabili legati a speciali categorie di rapporto.
Per tutti gli altri eventuali approfondimenti, l’Agenzia delle Entrate dovrà produrre richiesta formale all’istituto bancario di riferimento.
Attenzione, il reddito deve conciliare con le entrate
L’elenco delle movimentazioni dare–avere, in particolare, fornisce al Fisco un importante base di riferimento per la verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal soggetto e quanto effettivamente incassato.
Qualora si riscontrassero difformità tra le risultanze bancarie del soggetto e le dichiarazioni fiscali dello stesso, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere ogni ulteriore approfondimento del caso, per risalire ai contenuti della presunta evasione fiscale.