Fattura elettronica: cosa cambia dal 1 luglio 2019
Il 30 giugno è terminato il periodo transitorio riguardante le disposizioni per l’invio della fattura elettronica. Cosa cambia con le disposizioni definitive dal 1 luglio 2019?
Data di effettuazione dell’operazione
Le fatture emesse dal 1 luglio 2019 dovranno indicare anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre ché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».
Emissione delle fatture
La fattura dovrà essere emessa «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione». Il legislatore ha quindi deciso che la documentazione della fattura non deve essere più necessariamente contestuale, entro le ore 24 del medesimo giorno come stabilito sulla Circolare del 16/09/1996 n. 225 – Min. Finanze, ma possa avvenire entro i 10 giorni successivi.
Cosa significa in pratica?
La data di effettuazione dell’operazione corrisponde in pratica alla data di emissione della fattura. Ciò significa che, se un operatore decidesse di inviare la fattura in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione.
Facendo un esempio concreto di una cessione di beni effettuata il giorno 1 luglio 2019, premesso che la data del documento dovrà essere obbligatoriamente 1 luglio 2019, la fattura potrà essere:
- generata e inviata allo SdI lo stesso giorno dell’operazione 1 luglio 2019;
- generata lo stesso giorno dell’operazione 1 luglio 2019, ma inviata entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’11 luglio 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei 10 giorni successivi al 1 luglio 2019, ma comunque entro il giorno 11 luglio 2019
Sanzioni fatturazione elettronica
E’ terminato il primo semestre 2019, durante il quale le sanzioni non sono state applicate qualora la fattura elettronica sia stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA.
Fino al 30 settembre 2019 invece, i contribuenti pagano una sanzione ridotta al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
In un esempio pratico, se un operatore emette entro il 16 novembre 2019 una fattura relativa ad operazioni effettuate a settembre 2019, saranno applicate le sanzioni ridotte al 20 per cento.
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