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Un fatto che non conosci sulla certificazione delle ritenute d’acconto

Lo scenario è sempre lo stesso. Quando si avvicina la scadenza si prospetta il solito problema: la mancanza della certificazione relativa alle ritenute d’acconto.

Il mancato invio delle certificazioni delle ritenute d’acconto

Partiamo dall’inizio. La ritenuta d’acconto è la trattenuta che viene effettuata sulle somme ricevute dai clienti dei lavoratori autonomi (clienti titolari di partita IVA e denominati anche sostituti d’imposta). La certificazione della ritenuta d’acconto è invece il documento che il sostituto d’imposta deve emettere quando ha pagato delle fatture per prestazioni che implichino il versamento della ritenuta d’acconto.

Chi ha l’obbligo di certificare la ritenuta d’acconto? I soggetti committenti e non il professionista il quale, entro il 28 febbraio, dovrà ricevere la certificazione che attesta i compensi ricevuti e le trattenute che sono state fatte nei suoi confronti.

Fin qui il processo è semplice e lineare. Il problema nasce quando, all’avvicinarsi delle scadenze fiscali previste dalla legge, ci si ritrova senza la certificazione suddetta dove si attesta il versamento della famosa ritenuta d’acconto. Un problema comune che regala qualche grattacapo in più ad avvocati, commercialisti, geometri e addetti ai lavori che, trascorso il termine stabilito dalla legge, devono comunque sollecitare l’invio del documento.

La soluzione? Scomputare la ritenuta d’acconto senza certificazione

La soluzione c’è ed è anche molto semplice. E’ possibile scomputare la ritenuta d’acconto senza la certificazione, secondo una risoluzione del 2009 emanata dall’Agenzia delle Entrate. Il professionista che non sia entrato in possesso della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, in caso di verifica fiscale, deve essere in grado di produrre il documento bancario dove sia indicato chiaramente l’importo percepito al netto della ritenuta d’acconto. Ovviamente il presupposto è che ci sia un pagamento tracciabile quindi avvenuto tramite carta di credito o bonifico bancario.

Nello specifico il professionista deve fornire in caso di controllo fiscale:

  • la documentazione bancaria che attesta quanto percepito;
  • la copia della fattura emessa;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in cui il soggetto dichiara, sotto la sua responsabilità, che la documentazione fornita si riferisce a quella determinata fattura che è stata regolarmente contabilizzata.

Una soluzione, come abbiamo visto, pratica e veloce che ha però bisogno di un antefatto necessario: il pagamento non deve essere avvenuto in contanti.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è un escamotage utile e necessario per evitare lo sport più diffuso dopo il 28 febbraio di ogni anno: la rincorsa alle certificazioni delle ritenute d’acconto!

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