Ricerca e Sviluppo: un modo per ridurre il costo del personale.
Il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati dalle imprese è stato istituito nell’anno 2013 e tra aggiornamenti, modifiche, chiarimenti continui si protrarrà almeno sino al 2020.
Quali sono gli investimenti considerati agevolabili?
- lavori sperimentali o teorici svolti;
- ricerca pianificata o indagini critiche;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi;
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Quali sono i costi considerati agevolabili?
- Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese;
- Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio;
- Spese per certificazione contabile.
A quanto ammonta l’agevolazione?
Le spese sono agevolabili nella misura del 25% o del 50% a secondo del tipo di spesa e sono ammissibili da un minimo di € 30.000,00 ad un massimo di € 20.000.000,00.
Come calcolare il beneficio fiscale?
- Occorre rispettare il criterio della “spesa incrementale complessiva”;
- Il periodo di osservazione per il calcolo della media aritmetica è fisso e corrisponde ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione;
- Criterio dell’omogeneità nel confronto per stabilire l’incremento: la media va calcolata separatamente per le differenti categorie agevolabili (25% e 50%) solo per gli anni 2015 e 2016;
- Per le imprese costituite successivamente al 2012 la media si calcola dalla data di costituzione;
- Media triennale da calcolare anche per ogni tipologia di costi (necessità di ricostruzione retroattiva).
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Modalità di fruizione
- nessuna istanza preventiva (credito automatico);
- credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline;
- deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- la possibilità di compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, mentre solo per il credito corrispondente alle spese di certificazione contabile l’utilizzo in compensazione è consentito solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione;
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP);
- il credito è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Documentazione e certificazione
- obbligo di allegare al bilancio la documentazione attestante i costi ammissibili certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti entro la data di approvazione del bilancio;
- se il bilancio è già certificato questa certificazione non è necessaria.
Cosa conservare e produrre in termini di documentazione
- progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività intraprese dall’impresa beneficiaria;
- personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca;
- strumenti e attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di R&S;
- contratti di ricerca:
- contratti;
- relazione (debitamente firmata) con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta;
- prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta (tale prospetto non è soggetto a certificazione da parte del Revisore legale);
- documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente;
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