Come procedere quando la fattura elettronica viene rifiutata

Dopo aver trasmesso la fattura elettronica alla PA tramite lo SDI, la PA ha 15 giorni di tempo (giorni di calendario) per eventualmente emettere una “Notifica di esito cessionario/committente” che potrà essere di rifiuto oppure di accettazione, diversamente lo SDI invierà ad entrambi una “Notifica decorrenza termini”.

Il motivo per cui la PA ha 15 giorni di tempo per poter emettere la “Notifica di esito cessionario/committente”, che potrà essere di accettazione oppure di rifiuto, è spiegato dell’art. 23 del DPR 633/72, “il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse”. Se decorsi i suddetti 15 giorni la PA non si esprime (accettando o rifiutando la fattura), lo SDI invierà ad entrambi i soggetti (fornitore e PA) una “Notifica decorrenza termini”, che sta a significare semplicemente che le parti non potranno più utilizzare lo SDI per interloquire.

Il comportamento da tenere se la fattura elettronica viene rifiutata dalla PA, si può distinguere in due modi:

  • Riemissione della stessa fattura corretta (stesso numero e data): è certamente la modalità più utilizzata dalle PA, viene semplicemente richiesto al fornitore la riemissione della medesima fattura corretta (stesso numero e data) poiché la fattura rifiutata non viene contabilizzata;
  • Emissione di nota di credito e nuova fattura elettronica: è la modalità utilizzata da alcune PA, è necessario richiedere una nota di credito ed una nuova fattura dato che la precedente fattura rifiutata era stata contabilizzata.

Ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza. E’ possibile, ad esempio, rinviare una fattura già scartata dal SdI, una volta corretto l’errore, con lo stesso numero di fattura, ma rinominando il file.

Altra casistica, fortunatamente poco comune, è quella in cui ci si trova di fronte ad una asimmetricità documentale tra il cedente e il cessionario che dipende dalla circostanza che il cedente ha contabilizzato la fattura mentre il cessionario no, la soluzione in questo caso è quella di emettere una “nota di credito interna” (o “nota di storno interna”) che non va trasmessa allo SDI e che annulla la fattura non contabilizzata dall’ente.

16 Commenti

  1. Salve, io ho emesso una fattura elettronica ma mi è stata rifiutata dalla P.A. in quanto loro non vogliono pagarci. Cosa devo fare ora? Devo emettere una nota di credito a storno della fattura oppure aspetto che si sbrogli la situazione e se succede la modifico e la rinvio?

    1. Considerato che la fattura è stata rifiutata, la PA nella notifica di rifiuto avrebbe dovuto comunicarle il motivo del rifiuto e il comportamento da tenere per far accettare la fattura.
      Deve valutare il contenuto della notifica di rifiuto, per capire se rimandare nuovamente la stessa fattura con le opportune correzioni oppure emettere una nota credito in attesa di risolvere la questione con l’ente.

  2. Ciao, ho emesso ed inviato una fattura PA in data 27.8.2018. Nella giornata di ieri 28.11.2018 (ben oltre quindici giorni) ho scoperto che la fattura è stata rifiutata (esito EC02). Mi chiedo se posso riemettere la stesa fattura corretta o devo procedere con la emissione di una nota di credito e di una nuova fattura. Grazie

    1. Salve, Deve valutare il contenuto della notifica di rifiuto, per capire se rimandare nuovamente la stessa fattura con le opportune correzioni oppure emettere una nota credito in attesa di risolvere la questione con l’ente. Se l’Ente le ha chiesto delle correzioni e il re-inoltro, non esiste un termine entro cui la fattura possa essere re-inviata.

  3. Salve, se una PA rifiuta la fattura, quindi è come se nn fosse mai emessa, posso mandare ad un’altra PA una fattura conlo stesso numero? Quindi sostituire intestatario??

    1. Può re-inviare la fattura rifiutata, con lo stesso numero e data, il nome del file però deve essere diverso da quello precedente, altrimenti sarà scartato dal SDI, che non ammette due file con lo stesso nome. 

    1. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. .

  4. Salve, avrei cortesemente bisogno di un informazione. Se per errore una Pubblica amministrazione rifiuta una fattura oppure quando si accorge che la motivazione del rifiuto non sussiste, può l’ente mettere in pagamento la fattura oppure occorre inviare nuovamente l’imput in modo che l’ente pubblica abbia nuovamente la faccoltà di pagarla?

    1. Salve, il file xml non ha superato il controllo formale del sistema di interscambio. Deve capire quale é stato l’errore bloccante e correggerlo. Poi semplicemente rimandare la fattura.

  5. mi trovo in questa situazione :

    Io10:00
    ho emesso fattura alla pa normale con iva al 22% la pa la accetta ma paga solo l,imponibile senza l’iva dicendo che la vuole split payment. allora emetto nota credito e riemetto fatt. con split pay , ma la pa me le rifiuta entrambi.

    Io10:02
    che faccio . ho perso l’iva?? o contabilmente dato che lo sdi le ha accettate sono a posto

    Io10:04
    la pa (carcere di livorno) non sente storie e non vuole fatt. o note credito

    Scrivi qua e premi per inviare

    1. buonasera, considerato che la fattura è stata accettata dalla PA, ha due possibilità:
      1) se non ha ancora liquidato l’IVA, trattandosi di un mero errore materiale, rettifica semplicemente la sua contabilità registrando la fattura con IVA split payment;
      2) se ha già liquidato l’IVA, emette una nota credito interna a storno totale della fattura errata e successivamente emette una fattura interna con IVA split payment, da non inviare al cliente, solo per regolarizzare la sua contabilità;

  6. Buongiorno, la p.a. mi rifiuta la fattura con la seguente motivazione: mancato rispetto di quanto indicato nelle linee guida pervenute dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le “Indicazioni operative per la rendicontazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome Versione 1.1 del 27/02/2023.
    Trattasi di fattura per svolgimento attività professionale PNRR relativa al 2022 Regione Campania. Altri colleghi hanno emesso fattura con la medesima dicitura e sono stati pagati. Credo che la motivazione del rifiuto sia troppo generica, inoltre “non potranno respingere quelle che possono essere corrette secondo le disposizioni dell’art. 26 della legge sull’Iva.”. Chiedo un suo parere grazie

    1. Buongiorno,
      Capisco la sua frustrazione per il rifiuto della fattura da parte della P.A. A partire dal 6 novembre 2020, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2020 specifica che le amministrazioni pubbliche possono rifiutare le fatture solo per cinque motivazioni specifiche. Queste includono errori o omissioni in relazione al Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), al codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci, al codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci, e al numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

      Dalla sua email, sembra che la motivazione del rifiuto fornita dalla P.A. sia generica e non si ricolleghi direttamente a una di queste cinque cause di rifiuto. Se questo è il caso, potrebbe essere utile chiedere ulteriori dettagli per comprendere meglio la natura del problema.

      Inoltre, l’articolo 26 della legge sull’IVA in Italia prevede la possibilità di correggere errori o mancanze in una fattura. Le disposizioni devono essere osservate tutte le volte che, successivamente all’emissione della fattura, l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione. Questo vale anche se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell’imposta. Le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sui registri pertinenti.

      Se la mancanza riguarda uno degli aspetti che possono essere corretti secondo questa disposizione, la P.A. dovrebbe consentirvi di correggere la fattura piuttosto che rifiutarla. Pertanto, potrebbe essere utile discutere con la P.A. la possibilità di correggere la fattura in base a queste disposizioni.

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